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Procedure concorsuali complesse: il termine di ragionevole durata è di 7 anni…

{ PUBLIE_LE } : 12/01/2024 12 janvier janv. 01 2024

L’art. 2 co. 2 bis della l. 89/2001 afferma che la ragionevole durata di un procedimento fallimentare è di sei anni .

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34836/2023 ha ritenuto che tale termine può applicarsi solo in caso di fallimento con un unico creditore o, comunque, con un numero limitato di creditori, senza profili contenziosi. La Suprema Corte ha dunque affermato che se la procedura fallimentare è caratterizzata da straordinaria complessità, la ragionevole durata del procedimento deve essere riconosciuta in sette anni. In tale arco temporale non può, in ogni caso, essere compreso il tempo degli esperimenti di vendita, ovvero il tempo necessario a reiterare il tentativo di vendita andato deserto per mancanza di offerenti, trattandosi di un evento di mercato che non rientra nel controllo dell’attività giudiziaria.

La particolare complessità della procedura può essere data dal numero elevato dei creditori, dalla natura o dalla situazione giuridica dei beni da liquidare, dalla proliferazione di giudizi connessi o dalla pluralità delle procedure concorsuali interdipendenti. 

Tutti questi elementi sono da valutare al fine di estendere la durata non irragionevole del processo fino ad un massimo di sette anni ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo.
 

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