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LA NUOVA CLASS ACTION DEI CONSUMATORI – GENNAIO 2023

{ PUBLIE_LE } : 01/02/2023 01 février févr. 02 2023

Il 9 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2020/1828 sulla class action. Il provvedimento, in attesa del parere del Parlamento, dovrebbe entrare in vigore il 25 giugno 2023.

Introdotta nel 2005 con il Codice del Consumo e modificata nel 2019 (L. 12/04/2019, n. 31) con l’introduzione del titolo VIII-bis al IV libro del c.p.c., la normativa attualmente in vigore consente di esperire l’azione di classe nei confronti di imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, da parte delle organizzazioni ed associazioni iscritte nell’apposito elenco del Ministero della Giustizia.

La Direttiva 2020/1828 introduce una nuova azione, denominata “azione rappresentativa” che non sostituisce, ma si sovrappone alle azioni collettive previste dalla l. 31/2019.

La nuova azione potrà essere esperita esclusivamente nelle materie espressamente indicate nell’allegato II del Decreto legislativo.  A differenza della class action delineata dal legislatore del 2019 e finalizzata a tutelare i diritti individuali omogenei dei componenti di una classe, la nuova azione rappresentativa viene definita come un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Più precisamente, sono interessi collettivi secondo la definizione del decreto (ripresa dalla direttiva europea),  quelli derivanti dalle violazioni dei regolamenti e delle direttive elencate espressamente nell’allegato II del decreto legislativo (responsabilità per danno da prodotti difettosi, clausole abusive nei contratti con i consumatori, responsabilità del vettore aereo nel trasporto di passeggeri e loro bagagli, indicazione dei prezzi al consumo, commercio elettronico, codice comunitario per i medicinali per uso umano, sicurezza generale dei prodotti, codice delle comunicazioni elettroniche, protezione dei dati personali, servizi finanziari a distanza, contratti di credito ai consumatori, sicurezza alimentare, negato imbarco cancellazione e ritardo del volo, pratiche commerciali sleali, pubblicità ingannevole, direttiva servizi, multiproprietà, pacchetti turistici, energia elettrica, moneta elettronica, attività di assicurazione, servizi audiovisivi, ADR e ODR per i consumatori etc..).

La nuova azione rappresentativa potrà essere promossa esclusivamente dagli enti legittimati – inseriti in un apposito elenco che verrà tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – anche in mancanza di mandato dei singoli rappresentati.

La nuova azione rappresentativa  può essere:
- transfrontaliera quando il Paese in cui viene proposta è differente da quello dell’ente o associazione che la promuove.
- nazionale quando il Paese in cui viene proposta è lo stesso di quello dell’ente che la promuove.

Permetterà dunque alle associazioni italiane di proporre azioni in altri Stati dell’Unione europea e a quelle degli altri Paesi Ue presenti nell’elenco tenuto dalla Commissione Ue di promuovere azioni in Italia.

Le azioni rappresentative introdotte dal decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, possono puntare ad ottenere due tipi di provvedimenti:
- inibitori, volti alla cessazione della prosecuzione della condotta contestata
- compensativi, finalizzati cioè a porre un rimedio al pregiudizio subito dal consumatore attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.

Può essere chiesta congiuntamente l’emissione di entrambi i provvedimenti.
 

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